Cessione del quinto
La normativa (D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) prevede che, al momento della stipula del contratto, venga sottoscritta obbligatoriamente un’assicurazione a copertura del rischio vita e/o del rischio perdita di lavoro a favore della finanziaria erogante.
L’assicurazione sul “rischio impiego” interviene in caso di licenziamento del dipendente, dimissioni, prepensionamento, e prevede il diritto di rivalsa nei confronti del debitore.
L’assicurazione sulla vita invece interviene in caso di decesso del debitore/cedente senza vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.