Glossario
A
ADERENTE
La persona fisica che aderisce alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione, il cui rischio è coperto dall’Assicurazione.
A.N.I.A.
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrice operanti in Italia. Fondata nel 1944, Ania ha il compito di sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione.
APPENDICE
Il documento rilasciato posteriormente all’emissione del Certificato di Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del Contratto.
L’Appendice può essere rilasciata anche contestualmente al Certificato di Polizza in caso di applicazione di condizioni particolari. L’Appendice costituisce parte integrante del Contratto.
ASSICURATO
Nei Rami Danni è la persona nell’interesse della quale viene stipulato il contratto, titolare del diritto all’eventuale indennizzo. Nei Rami Vita è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto di Assicurazione. L’assicurato può coincidere o no con il Contraente.
ASSICURATORE
Impresa autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
ASSICURAZIONE
Contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare una data somma di denaro (premio) e l’altra a risarcire l’eventuale danno indicato nel contratto (rami danni) o a corrispondere una somma di denaro sotto forma di capitale o di rendita (rami vita).
ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la Compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
ASSICURAZIONI VITA
Assicurazioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni sulla vita la Compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
B
BANCASSICURAZIONE
Accordi partecipativi o distributivi tra banche e assicurazioni per la creazione e vendita di prodotti che coniugano caratteristiche assicurative e di investimento.
BENEFICIARIO
Il soggetto cui viene liquidato l’Indennizzo al verificarsi del rischio assicurato.
C
CAPITALE ASSICURATO O PRESTAZIONE ASSICURATA
La somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario, sottoforma di capitale, in base al Contratto in caso di Sinistro.
CARENZA
La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’assicurazione, durante il quale l’efficacia della Copertura Assicurativa è sospesa. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 60 giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 giorni dalla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, non potrà essere indennizzato.
CARICAMENTI
La quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e ogni altro onere considerato dall’impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell’alea di impresa.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI EDILIZIA
La Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
La prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non dipendenti dall’azienda o dal lavoratore.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
La prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.
CERTIFICATO DI POLIZZA O POLIZZA
Il documento rilasciato dalla Compagnia al Contraente che, insieme alle Condizioni Generali di Assicurazione ed eventuali Appendici, prova il Contratto di Assicurazione.
CESSIONE, PEGNO, VINCOLO
Operazioni con le quali il Contraente cede a terzi il contratto, così come lo costituisce in pegno o comunque sottopone a vincolo il Capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione del Contraente, ne fa annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice al contratto di assicurazione. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE O C.A.P.
Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
COMPAGNIA
Per le Coperture Vita: AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Per le Coperture Danni: AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
COMPLEMENTARE INFORTUNI
La garanzia opzionale che prevede in caso di Decesso per Infortunio dell’Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento di un ulteriore capitale pari a quello previsto dalla garanzia principale in caso di Decesso. Tale ulteriore capitale si raddoppia se il Decesso per infortunio è conseguente ad incidente stradale.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, aventi ad oggetto specifiche condizioni di accettazione del rischio da parte della Compagnia. Possono prevedere l’applicazione di sovrappremi e/o l’esclusione di determinati rischi.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia e si obbliga a pagare il Premio.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE O CONTRATTO O ASSICURAZIONE
Il rapporto assicurativo oggetto delle Condizioni Generali di Assicurazione.
COPERTURA/COPERTURE
La/le garanzia/garanzie assicurativa/assicurative riconosciuta/riconosciute dalla Compagnia all’Assicurato, in forza della/delle quale/quali la Compagnia è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi del Sinistro.
COPERTURE DANNI
Le coperture assicurative al caso di Inabilità Totale e Temporanea (o Inabilità Temporanea Totale al Lavoro) e di Perdita Involontaria di Impiego (o Perdita di Impiego) prestate da AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
COPERTURE VITA
Le coperture assicurative relative al caso di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato prestate da AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
CPI
Credit Protection Insurance – una polizza assicurativa a protezione dei finanziamenti.
D
DATA DI DECORRENZA
La data da cui le Coperture hanno effetto.
DECESSO
La morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
DENUNCIA DI UN SINISTRO
Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento rientrante nei rischi coperti da garanzia assicurativa, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione.
DIP DANNI
Acronimo di Documento Informativo Precontrattuale, detto anche IPID (Insurance Product Information Document): è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa, gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all’impresa, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto. Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti similari in tutta Europa.
DIP (AGGIUNTIVO) DANNI
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. Esso fornisce, secondo uno schema redatto in forma standardizzata, le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni. Esso contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
DIP VITA
È il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata per i prodotti vita di “puro rischio” per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l’evento assicurato. I prodotti vita definiti di “puro rischio” non hanno natura finanziaria e per questi prodotti non è, quindi, previsto il KID. Ne è un esempio l’assicurazione temporanea caso morte. Il Dip Vita contiene informazioni essenziali sul prodotto, quali, ad esempio, sulla tipologia di rischio assicurato, sulle principali esclusioni e sui limiti della copertura assicurativa, sulle modalità di pagamento del premio.
DIP (AGGIUNTIVO) VITA
Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto in forma standardizzata per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
DISDETTA
È l’atto con il quale una delle parti comunica, secondo le condizioni convenute, la volontà di non rinnovare il contratto/ polizza.
DISOCCUPAZIONE
La condizione di assenza di un rapporto di lavoro.
DISTRIBUTORE O INTERMEDIARIO
Le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa (ad esempio, gli agenti, i broker, etc.).
E
ENTE EROGANTE
L’Istituto Bancario o finanziario che ha concesso il Finanziamento.
ESCLUSIONI
Tutte le situazioni, elencate nel Contratto di Assicurazione, il cui verificarsi rende inoperanti le Coperture e in generale tutti i rischi esclusi o limitazioni relativi alle Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie.
ETA’ ASSICURATIVA
L’età dell’Assicurato che la Compagnia prende in considerazione per calcolare il Premio e l’Indennizzo del Contratto. L’Età Assicurativa non coincide sempre con l’età anagrafica; per determinare l’Età Assicurativa, la Compagnia fa riferimento alla differenza tra l’anno di sottoscrizione della proposta e l’anno di nascita dell’Assicurato.
F
SET INFORMATIVO
L’insieme dei documenti precontrattuali e contrattuali che la Compagnia è tenuta a consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, e cioè la Nota Informativa, le Condizioni Generali di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Proposta.
FINANZIAMENTO
Il mutuo o il prestito in relazione al quale la Compagnia concede la Copertura, per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento.
FRANCHIGIA
La Franchigia (o periodo di Franchigia) è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di Franchigia di 30 giorni, la prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l’operatività della Copertura.
G
GARANZIA
Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
GARANZIE ACCESSORIE
Estensioni della garanzia assicurativa principale a differenti e ulteriori forme di copertura.
H
I
INABILITA’ TOTALE E TEMPORANEA O INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO (I.T.T.)
La perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa.
INDENNIZZO
Somma dovuta dalla Compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE (I.T.P.)
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta: tale invalidità totale permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60%, ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche. Secondo le tabelle INAIL.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
L
LAVORATORI AUTONOMI
Le persone fisiche che abbiano presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (si veda definizione di Lavoratore Dipendente al punto successivo) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di Impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi anche i cosiddetti “Lavoratori a Progetto”.
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Le persone fisiche che prestino il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Le persone fisiche che siano lavoratori dipendenti presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
- Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
- Le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Le Regioni – le Province – i Comuni;
- Le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Le Istituzioni Universitarie;
- Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
M
MALATTIA
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO DI PROPOSTA O PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Il modulo predisposto dalla Compagnia e sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
MODULO DI ADESIONE
Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’assicurazione (nel caso di polizza collettiva).
N
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza..
O
OSPEDALIZZAZIONE
Vedi definizione Ricovero Ospedaliero
P
PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO O PERDITA DI IMPIEGO (PI)
La cessazione del rapporto di lavoro dipendente a seguito di: giustificato motivo oggettivo; messa in mobilità.
POLIZZA
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, contraente e assicurato.
POLIZZA COLLETTIVA
Il documento che prova l’Assicurazione in caso di contratto collettivo.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
PREMIO DI PERFEZIONAMENTO
Il premio relativo alla periodicità prescelta sul Modulo di Proposta, ove il Contraente abbia optato per il pagamento di premi periodici.
PREMI PERIODIOCI
Importi corrisposti dal contraente all’impresa ad intervalli di tempo e per una durata prefissati. Possono essere di ammontare costante o crescente in base alle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
PREMI UNICI
Importi corrisposti dal contraente all’impresa in un’unica soluzione, al momento della stipula del contratto per l’intero periodo di validità della polizza, tipicamente nelle polizze assicurative sulla vita.
Q
QUESTIONARIO MEDICO (QM) / QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO (QMS)
Il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
R
RAPPORTO MEDICO (RM)
Il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dal medico curante.
RECESSO
Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali. Per le polizze sulla vita il contraente, per legge, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.
REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI)
Registro nel quale, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, sono iscritti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, suddiviso in sei sezioni. Gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in stabilimento sono registrati in un Elenco annesso al RUI.
RIATTIVAZIONE
La facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nel Contratto di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RICORRENZA ANNUALE
L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di Assicurazione.
RICOVERO OSPEDALIERO
La degenza dell’Assicurato in un istituto di cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
RIDUZIONE
La facoltà dell’assicurato di conservare la propria qualità, seppur per un capitale ridotto, avendo sospeso il pagamento dei Premi. Il capitale assicurato si riduce in proporzione al rapporto tra i Premi versati e i Premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.
RISCATTO
La facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente, prima cioè della scadenza del Contratto, la liquidazione della prestazione maturata determinata in base alle condizioni generali di assicurazione.
RIVALSA
Diritto della Compagnia di ottenere dall’Assicurato il rimborso di quanto pagato a titolo di Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto.
S
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto per il quale è/sono prestata/e la/e garanzia/e assicurativa/e ed erogata la relativa Prestazione Assicurata (come, per esempio, il decesso dell’Assicurato).
SOVRAPPREMIO
La maggiorazione di premio richiesto dalla Compagnia nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali anche in relazione all’età (sovrappremio cd. Sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (cd. Sovrappremio professionale o sportivo).
SURROGA
È l’operazione di trasferimento del proprio mutuo o finanziamento dalla propria banca ad una nuova per accedere a condizioni differenti. Il trasferimento avviene senza nessun costo per il debitore. L’eventuale ipoteca verrà spostata anch’essa insieme al nuovo mutuo in modo gratuito.
T
TACITO RINNOVO
Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta.
TASSO
Il tasso di premio di assicurazione da conteggiarsi sulla somma assicurata per determinare il premio a fronte della garanzia prestata.
U
V
VINCOLO
Si tratta di una garanzia con cui il soggetto debitore del Finanziamento assicura all’Ente Erogante il soddisfacimento del credito, al verificarsi dell’evento assicurato, con preferenza rispetto ad altri creditori. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.