FAQ

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INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL MONDO ASSICURATIVO

Chi è il contraente? Chi è il beneficiario? L’assicurato? E cos’è un sinistro?

Il contraente è la persona che stipula la polizza impegnandosi al pagamento del premio, e lo fa a favore di alcuni beneficiari: le persone che riceveranno il capitale assicurato al verificarsi di un sinistro. Un sinistro è l’evento in previsione del quale la persona assicurata si assicura. Nel caso delle polizze vita, la garanzia base è generalmente la garanzia decesso. L’assicurato è la persona protetta dalla polizza assicurativa: il soggetto esposto al rischio per cui si è deciso di ricorrere ad una copertura assicurativa.

Cos’è un premio variabile?

Quello variabile è un premio calcolato puntualmente per ogni anno di validità della polizza, in funzione dell’età dell’assicurato alla ricorrenza annuale.

Come fare un Reclamo?

I clienti non soddisfatti dei servizi ricevuti, possono comunicare i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo alla Compagnia ed avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell’esponente;
  • numero della polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si contesta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di contestazione;
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà a cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora poi l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (fax 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353) avendo cura di indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome e indirizzo dell’esponente, con eventuale recapito telefonico;
  • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si contesta l’operato;
  • breve descrizione del motivo di contestazione;
  • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Cosa fare in caso di rimborso parziale o di rinegoziazione del prestito?

È necessario darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, compilando il modulo Rinegoziazione Prestito in tutte le sue parti e allegare al plico anche il nuovo piano di ammortamento.

Cosa fare in caso di cambio di residenza e/o domicilio?

In caso di cambio di residenza e/o domicilio è necessario inviare una raccomandata A/R alla Compagnia c. a. dell’Ufficio Gestione, indicando il nuovo indirizzo per consentire alla Compagnia di aggiornare i propri archivi e inviare tutte le future comunicazioni all’indirizzo corretto.

Cosa fare in caso di cambio conto bancario?

In caso di cambio del conto corrente, laddove si fosse optato per il pagamento del premio periodico, è necessario comunicarlo alla Compagnia mediante la compilazione del “Modulo SEPA – Cambio coordinate bancarie” che autorizza Afi Esca all’addebito SEPA sul nuovo conto.

Il modulo dovrà essere corredato da una copia del documento d’identità dell’intestatario del conto corrente e del sottoscrittore del modulo stesso in caso siano persone differenti.

La richiesta in originale dovrà essere spedita agli uffici con raccomandata, e può essere anticipata via mail all’indirizzo informazioni@afi-esca.com.

Cosa fare in caso di recesso?

In caso di recesso è necessario trasmettere alla Compagnia il modulo Revoca-Recesso compilato in tutte le sue parti e allegare i documenti specificati all’interno.

Garanzia Invalidità Permanente (ITP)

Cos’è la garanzia di invalidità totale permanente?

L’Invalidità Totale e Permanente (ITP): è la perdita totale, definitiva ed insanabile, da parte di un soggetto, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo.

Tale garanzia viene riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60%.

Perché è importante sottoscrivere la copertura invalidità permanente?

Un infortunio o una malattia possono compromettere definitivamente la capacità di produrre reddito.

La copertura di invalidità permanente (garanzia ITP) garantisce un capitale con il quale assicurare la continuità del tenore di vita sostenuto prima del verificarsi dell’evento.

Chi può richiederla?

La copertura si applica a tutti i clienti che ne facciano richiesta ed è operativa fino a massimo il compimento del 65° anno di vita dell’assicurato.

In caso di sinistro cosa succede?

La garanzia ITP prevede la corresponsione da parte della Compagnia dell’intero importo del capitale assicurato residuo.

Garanzia infortuni e malattia (ITT)

Cos’è la garanzia Infortuni e Malattia (ITT)?

La garanzia Infortuni e Malattia o Inabilità Temporanea Totale (ITT) tutela la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità di un soggetto di produrre reddito.

Perché è importante sottoscrivere la copertura Infortuni o Malattia?

Un infortunio o una malattia possono compromettere temporaneamente la capacità da parte di un soggetto di produrre reddito e quindi di poter far fronte alle proprie spese mensili.

Proprio per questo motivo la Copertura Infortuni o Malattia, detta anche Inabilità Temporanea Totale (ITT) garantisce, per un determinato e stabilito periodo di tempo, l’indennizzo delle spese mensili dell’assicurato nel caso in cui quest’ultimo perda (temporaneamente) la propria capacità di produrre reddito a seguito di infortunio o malattia.

L’Assicurazione è uno strumento particolarmente utile soprattutto per i lavoratori autonomi, per i quali non è previsto alcun sostegno in caso di assenza da lavoro per infortunio o malattia.

Chi può richiederla?

La copertura può essere richiesta e si applica a qualsiasi lavoratore che abbia un reddito certificabile (Lavoratore autonomo, dipendente del settore Pubblico e Privato).

In caso di sinistro cosa succede?

La Copertura Infortuni o Malattia, detta anche Inabilità Temporanea Totale (ITT) prevede, in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro dovuta da Infortunio o Malattia, la liquidazione mensile di una somma determinata (mensilità) in base alle indicazioni del contratto di polizza. Le prestazioni cessano immediatamente in caso di ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’Assicurato.

Garanzia Perdita Lavoro o Perdita d’Impiego

Cos’è la garanzia perdita lavoro?

La garanzia Perdita Lavoro o Perdita d’impiego tutela l’assicurato dal rischio di Perdita Involontaria d’Impiego attraverso la liquidazione mensile di una somma predeterminata.

Perché è importante sottoscrivere la copertura Perdita d’Impiego?

Alla luce dell’attuale crisi economica e dalla sempre più elevata esigenza da parte degli Istituti Bancari di ridurre i rischi di possibili insolvenze, è sempre più frequente la richiesta di garanzie a tutela del reddito.

Proprio per questo motivo esistono delle specifiche forme di coperture che possono garantire, per un determinato e stabilito periodo di tempo, il rimborso del debito nel caso in cui l’assicurato perda (temporaneamente) il proprio posto di lavoro.

Chi può richiederla?

È importante sottolineare che questo tipo di copertura tutela solamente i lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono un contratto a tempo indeterminato.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che siano stati licenziati per giusta causa, che abbiano presentato spontaneamente la lettera di dimissioni o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di collaborazione percependo un incentivo all’esodo (la cosiddetta “Buona uscita”), non possono altresì usufruire di queste coperture.

In caso di sinistro cosa succede?

La Copertura garantisce, in caso di Perdita d’Impiego, la liquidazione mensile di una somma, determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento tenendo conto che il limite massimo di capitale assicurato è pari ad Euro 300.000, per un massimo di 6 rate mensili per Sinistro e 18 rate mensili per tutta la durata del Contratto.

La Garanzia Complementare Infortuni

Cos’è la Garanzia Complementare Infortuni?

La Garanzia Complementare Infortuni duplica il capitale assicurato in caso di decesso dovuto da un grave infortunio e che lo triplica in caso di decesso dovuto da un incidente stradale.

Perché è importante sottoscrivere la Garanzia Complementare Infortuni?

La garanzia Complementare Infortuni è molto importante perché, a fronte del pagamento di una piccola quota di premio, permette di duplicare o triplicare, quindi aumentare significamenti, il capitale assicurato nell’assicurazione sulla vita.

Si tratta di una copertura del tutto facoltativa, che però rafforza in modo significativo il livello di protezione economica della propria famiglia, riuscendo in questo modo a mantenere invariato lo stile di vita dei propri cari, evitando le difficoltà finanziarie dovute alla perdita di un familiare.

Chi può richiederla?

La garanzia Complementare Infortuni si applica a tutti i clienti che ne facciano richiesta ed è valida ed operativa fino alla scadenza del contratto di polizza.

In caso di sinistro cosa succede?

Il rischio coperto prevede, in caso di Decesso per infortunio dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione da parte della Compagnia di un capitale doppio rispetto a quello previsto dalla garanzia principale in caso di Decesso.

Invece, in caso di Decesso dell’assicurato dovuto a seguito di un incidente stradale prima della scadenza contrattuale, la Compagnia dovrà corrispondere un capitale triplo rispetto a quello previsto dalla garanzia principale in caso di Decesso.